Questo significa che, ormai ad un anno dall'entrata in vigore, in caso di dissesto il giudice può andare a verificare se l'azienda si era adeguata. Inoltre le banche potrebbero richiedere all'impresa cosa hanno fatto in merito
L’art. 389 del D.Lgs. 12.1.2019, n. 14 (c.d. CCI) – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 del 14.2.2019 – stabilisce che tale Decreto, attuativo della L. 19.10.2017, n. 155, entra in vigore decorsi 18 mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto previsto al co. 2.
Quest’ultima disposizione precisa, infatti, che gli artt. 27, co. 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 CCI esplicano i propri effetti già dal 30° giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. 14/2019. Conseguentemente, sono già efficaci da quasi un anno, ovvero con applicazione dal 16.3.2019, le novità normative riguardanti, tra l’altro, le seguenti tematiche societarie, concorsuali, tributarie e previdenziali: