Il codice anti-crisi e la crisi da covid: come venirne fuori?

L’IMPRENDITORE SI STAVA PREPARANDO ALLA TRANSIZIONE GENERATA DALL’ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE ANTI-CRISI: L’INSORGENZA DEL COVID19 HA SCONVOLTO IL QUADRO E MESSO TANTISSIME IMPRESE DI FRONTE AD UNA CRISI REALE DALLA QUALE SARÀ DIFFICILE USCIRE. COME AFFRONTARE QUESTA DOPPIA INCOMBENZA?

Prendiamo innanzitutto in considerazione il codice anti crisi: occorre subito mettere in evidenza che è vero che l’entrata in vigore del codice anti crisi è stata rinviata all’interno del “Decreto Liquidità” al primo settembre 2021.

Ma ciò non vale per tutto il codice, il decreto liquidità specifica che ciò non si applica per gli articoli 375-377-378

Questi tre articoli contengono questi principali contenuti:

L’art. 375 c.2 del D.lgs. 14/19 rubricato “assetti organizzativi dell’impresa” modifica l’art. 2086 C.C. ed impone che “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.

L’art. 377 del D.lgs. 14/19 rubricato “Assetti organizzativi societari” sostanzialmente attribuisce la gestione dell’impresa, in conformità al nuovo dettato dell’art. 2086 C.C., all’organo amministrativo nelle sue varie forme.

Infine resta valido l’art. 378 D.lgs. 14/19 rubricato “Responsabilità degli amministratori” che acuisce le responsabilità della governance all’interno degli artt. 2476 e 2486 C.C..

Dall’altra parte la crisi Covid19 ha messo molte imprese in uno stato di crisi più o meno grave che si sta manifestando in tutta la sua virulenza.

Quando una nave è in difficoltà occorre certamente che quante più persone possibile si debbano dedicare alle operazioni per far si che la nave non affondi, è però anche vero che è necessario che chi comanda abbia la capacità di dirigere l’equipaggio sapendo quali sono le priorità e soprattutto avendo le informazione per poter mettere in pratica un piano di azione.

Ecco che la parte resa obbligatoria dalla legge si salda con la situazione pratica: l’adeguato assetto organizzativo dell’impresa.

Ora, il termine adeguato è un termine qualitativo e soggettivo: non esistono parametri definiti da rispettare. Possiamo pensare che l’adeguatezza sia nei riguardi di alcuni aspetti:

·       DIMENSIONALI: la dimensione in termini di risorse dedicate dell’assetto governativo è funzione delle dimensioni dell’azienda;

·       COMPETENZE: occorre avere persone con conoscenze professionali all’altezza del compito; esse possono essere interne e/o esterne;

·       PROFESSIONALI: occorre conoscere quali sono i punti di controllo, come misurarli e come determinare la situazione;

·       STRUMENTALI: occorre eventualmente dotarsi di strumenti che facilitino coloro che si occupano delle rilevazioni;

·       PROCEDURALI: fondamentale è sapere come fare e cosa fare nel momento in cui si viene a scoprire la situazione pericolosa;

·       RESPONSABILIZZAZIONE: l’organizzazione deve essere tale da identificare chi è responsabile delle decisioni da prendere.

Dobbiamo immaginare che all’interno dell’azienda, grande o piccola che sia, esista almeno un sistema di controllo tale da prevedere che ci sia qualcuno in grado di dare l’allarme: un po’ come la vedetta che vede l’arrivo del nemico e comunica il pericolo al comandante dei difensori.

Va ricordato che non si tratta di aspetti meramente formali in quanto l’adeguato assetto organizzativo costituisce uno degli aspetti “esimenti” sulla responsabilità degli amministratori, e cioè l’articolo 378 sopra citato, nel caso in cui l’azienda vada in dissesto, per cui esso diventa motivo di salvaguardia, o comunque di possibilità di invocazione di attenuanti.

Ecco quindi che l’imprenditore deve secondo legge, se non lo ha già fatto, strutturarsi per potere far fronte nel miglior modo possibile all’insorgenza di una qualsiasi crisi, e tanto più nel momento in cui è entrata in gioco una crisi tremenda che si chiama Covid-19.

Infine c’è un altro aspetto di cui tenere conto: queste disposizioni sono naturalmente a conoscenza anche del sistema bancario che ovviamente controlla l’adeguamento dei propri clienti alle normative. Le nostre banche, come anche quelle straniere, stanno recependo e mettendo in pratica i cambiamenti imposti dalle direttive comunitarie in merito alla concessione del credito da parte degli istituti bancari: la conseguenza è diverrà sempre più difficile la concessione di finanziamenti per le imprese che non sono in grado di dimostrare la capacità di prevedere il loro cammino e difendere la solvibilità nel medio lungo periodo.

Ecco quindi che tutto converge verso la necessità da parte dell’impresa verso un monitoraggio molto attento dell’andamento aziendale avendo questi tre obiettivi:

·       Ottemperare al dispositivo della legge anti-crisi

·       Prendere le migliori decisioni per superare la crisi Covid

·       Rassicurare il sistema bancario sulla tenuta dell’impresa nel medio periodo

Ciro Conte, pubblicato su Veneto Eccellenze 20 giugno 2020