GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI SUL CODICE ANTI-CRISI E LORO CONSEGUENZE

Il recente intervento sul decreto anticrisi ha di fatto comunicato due concetti:

1)     Coloro che hanno pensato che il decreto anticrisi potesse finire su un binario morto e ne fosse così decretata la fine prematura devono mettersi il cuore in pace: il legislatore è talmente convinto di questi provvedimenti che ha pensato di migliorarli cercando di adeguarli alla situazione vigente per evitare il più possibile problemi derivanti dalla sua entrata in esercizio in un periodo, oppure subito dopo, di grande turbolenza;

2)     E’ quanto mai affermata la centralità dell’adeguato assetto organizzativo nella gestione dell’impresa come principale presidio contro l’insorgenza di una situazione di crisi o peggio d’insolvenza.

Vediamo di soffermarci su alcuni punti, soprattutto quelli che hanno a che fare direttamente con le imprese, cercando di riassumere le modifiche apportate e la situazione vigente che ne deriva.

Ricordiamo che tali norme entreranno in vigore, salvo diversa indicazione, con il mese di settembre del 2021.

PREMESSA

Nel valutare gli interventi effettuati non dobbiamo dimenticare due aspetti:

a)     Il decreto anticrisi aveva manifestato alcuni difetti congeniti che abbisognavano di interventi immediati;

b)     Esiste un rischio concreto che, con la situazione che si è venuta a creare, ci si ritrovi, nel momento in cui si ritorni ad una situazione per così dire “normale”, con un numero notevole di aziende in difficoltà o in stato liquidatorio con il rischio conseguente di intasamento delle procedure e degli Istituti previsti dalla normativa.

NOZIONE DI CRISI

Il decreto correttivo interviene innanzitutto sulla nozione di crisi contenuta nell'art. 2 del D.lgs. n.14/2019 che mentre prima identificava la crisi in uno stato di “difficoltà economico-finanziaria” dell'impresa ora parla di “squilibrio economico–finanziario” che rende probabile l'insolvenza del debitore.articolo-novit-ccii-num-1jpg

Il termine difficoltà è certamente più sfumato rispetto al termine squilibrio: aldilà delle interpretazioni semantiche sembra che l’intento del Legislatore sia di spostare un po’ in là nel tempo la linea di partenza delle segnalazioni, evitando di farle scattare troppo presto. Dobbiamo ricordare la premessa b): portare le aziende a dovere attivare le procedure di salvataggio più tardi comporta un alleggerimento del lavoro per l’OCRI, l’organismo previsto per la composizione della crisi.

INDICI ED INDICATORI

Anche qui, lungi di fatto da una distinzione semantica, il legislatore ha voluto evidenziare la differenza tra Indicatori e indici definendo più precisamente l’art.13 “Indicatori e indici della crisi”:

Indicatori: quegli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario che rendono probabile l’insolvenza dell’impresa.

Indici: Elementi sintomatici rilevatori di tali squilibri e dati dal rapporto tra due quantità misurabili. Come indicato dal decreto essi sono soggetti a elaborazione periodica da parte del CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) e vengono sottoposti ad approvazione del MEF. Nella realtà il CNDCEC li ha resi pubblici in un documento del 20/10/2019, ma essi risultano ancora in attesa di approvazione del MEF.

Dobbiamo ricordare che tali indici fanno parte del cosiddetto sistema d’allerta, lo strumento che deve dare fornire ai gestori dell’ impresa ed al revisore, ove presente, il polso dell’andamento aziendale e soprattutto l’insorgere di uno squilibrio economico-finanziario, che porti alla crisi aziendali e poi eventualmente allo stato di insolvenza

Si può interpretare con buona sicurezza che gli indici già proposti dal CNDCEC escano rafforzati dalla nuova formulazione del codice anticrisi che si allinea nelle definizioni e obbiettivi con gli indici e modalità proposte. Naturalmente, essendo tale sistema di allerta vigente, secondo l’attuale normativa, a partire da settembre 2021, non si esclude che vengano apportati cambiamenti sugli indicatori stessi (attualmente 7) sia nel numero totale che nella tipologia od anche nei valori di soglia (quelli cioè che separano le situazioni normali da quelle a rischio), in base alle ripercussioni del Covid-19 sull’economia.

La seguente disposizione introdotta dal decreto correttivo: “costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della non sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e dell'assenza di prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, nei sei mesi successivi. A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la non sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'inadeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell'art. 24” riassume di fatto lo spirito del sistema di allerta interno.

SISTEMA articolo-novit-ccii-num-2jpgDI ALLERTA INTERNO

Viene aggiunto all’articolo 14 del codice anticrisi la seguente frase: “gli organi di controllo societari, quando effettuano la segnalazione, ne informano senza indugio anche il revisore contabile o la società di revisione; allo stesso modo, il revisore contabile o la società di revisione informano l'organo di controllo della segnalazione effettuata”.

Sicuramente l’aspetto più delicato della riforma continua ad essere l’OCRI (Organismo di Composizione della Crisi d’Impresa), con le sue funzioni di composizione della crisi. Il decreto correttivo effettua già una variazione che riguarda la composizione del collegio: è previsto ora che uno dei tre esperti componenti il collegio sia designato dall’associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore, scegliendo da una terna indicata da quest’ultimo: il referente comunicherà la rosa all’associazione, la quale sceglierà il componente.

Il ruolo dell’OCRI è molto delicato in quanto deve mantenere un profilo di competenza del settore (lo spirito dell’intervento sopra esposto), di equilibrio di giudizio (né troppo garantista con l’impresa né il suo contrario), di efficacia (non si può pensare a tempi lunghi, altrimenti il ricorso a questo ente diventa del tutto inutile) e di riservatezza: quest’ultimo è uno dei punti cardine della procedura. Si vuole fare in modo che, diversamente da quanto accade oggi con le procedure concorsuali, la riservatezza aiuti l’impresa ad evitare di passare da una crisi “allertata” dal sistema interno ad una manifesta anche all’esterno che comporta nella realtà tutta una serie di azioni da parte di banche, clienti e fornitori che di fatto mettono l’impresa sul binario morto che conduce al fallimento (o liquidazione giudiziaria come adesso si chiama).

SISTEMA DI ALLERTA ESTERNO

L'art. 15 del D.lgs. n. 14/2019 dispone che l'Agenzia delle Entrate ha l'obbligo segnalare al debitore non solo che la sua esposizione debitoria ha superato un importo rilevante, ma anche che essa effettuerà la segnalazione all'OCRI qualora, entro 90 giorni dalla ricezione dell'avviso, non provveda a regolarizzare la situazione ovvero a presentare istanza di composizione assistita o domanda per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

Il decreto correttivo ha significativamente modificato le soglie che impongono all'Agenzia delle Entrate di effettuare la segnalazione.

L'esposizione debitoria è infatti considerata di importo rilevante quando l'ammontare totale del debito scaduto e non versato ai fini IVA, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, è superiore ai seguenti valori di riferimento:

€ 100.000, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente è inferiore ad 1 milione di euro;

€ 500.000, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente è inferiore a 10 milioni di euro;

€ 1.000.000, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente è superiore a 10 milioni di euro.

Risulta fissato in 60 giorni dalla comunicazione di irregolarità il termine tassativo entro il quale l'Agenzia delle Entrate deve trasmettere l'avviso al debitore.

Anche queste norme non sono ancora entrate in vigore, però la ratio consiste nel cercare di intervenire alzando le soglie in modo da ridurre, quando entrerà in vigore la procedura, il numero di segnalazioni.

ASSETTI ORGANIZZATIVI (a decorrere dal 20 novembre 2020)

Il decreto individua specificatamente il soggetto o l'organo competente ad istituire gli assetti organizzativi societari:

amministratori per quanto concerne la società semplice e responsabilità limitata;

amministratori ovvero al consiglio di gestione per quanto concerne la società per azioni

La decorrenza anticipata rispetto al resto dei provvedimenti è coerente con il fatto che l’adeguato assetto organizzativo è indicato all’interno dell’articolo 2086 cod. civ. ed è già pienamente operativo.

Non ci stancheremo mai di mettere il rilievo sulla responsabilità che grava sugli amministratori riguardante l’approntamento di sistemi di allerta interno efficaci e completi ed il carattere esimente che, in caso di procedure concorsuali ed eventuale messa in liquidazione giudiziaria, un sistema di gestione adeguato può fornire nel giudizio dell’Organo Inquirente.

ALTRI PROVVEDIMENTI

All’interno del decreto ci sono altri punti che riguardano soprattutto le procedure concorsuali ed i piani di risanamento, la revocatoria fallimentare, l’accertamento del passivo.

Non riteniamo di addentrarci nel merito in quanto si tratta di norme che hanno scarso impatto sulla vita normale dell’impresa e/o sono piuttosto specialistiche.

CONCLUSIONI

Le attività di impresa, qualunque sia la loro dimensione, non possono esimersi dal confronto con le norme del codice anticrisi: le prescrizioni contenute in questo provvedimento costituiscono un riferimento per la costruzione dei sistemi di gestione aziendale.

Non bisogna mai dimenticare che il sistema di gestione è il più importante presidio per garantire la continuità aziendale. La mancanza di tutto o parte di tale sistema comporterà grossi rischi per l’impresa e per l’imprenditore.


Pubblicato su veneto Eccellenze il 23-11-2020