Decreto anti-crisi: che guazzabuglio!

Leggendo i contributi sulla stampa specializzata mi sono imbattuto in pochissimi giorni in 3 articoli completamente diversi:

  • Un articolo di Italia Oggi che riporta la sentenza da parte del Tribunale di Milano di condanna per un amministratore di società per la mancata adozione degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, come disposto dall’articolo 2086 comma 2 codice civile, che apre la strada anche alla denuncia al Tribunale, ex articolo 2409 cod.civ., per gravi irregolarità gestionali commesse dagli amministratori;
  • Un articolo di Roberto Perdomini, temporary manager, il quale indica come costituisca una grande opportunità, così come indicata dal decreto anti crisi, “La creazione di “assetti adeguati”. L’adozione di questi risulta fondamentale per intercettare segnali di crisi in una prospettiva forward looking , ed è propedeutica per definire le strategie e le azioni necessarie, tutelando la continuità aziendale e, con essa, la creazione di valore”.
  • Un altro articolo di Italia Oggi che riporta la dichiarazione del capo dell’ufficio legislativo del ministero della Giustizia, Mauro Vitiello, dal palco di un convegno promosso a Bergamo dal locale Ordine dei commercialisti, per affrontare le attività e il futuro delle aziende al tempo della pandemia, che così commentava la situazione dell’attuazione del Decreto anti Crisi: “esiste in questo momento un rischio rinvio «sine die» per il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (decreto legislativo 14/2019): se già, infatti, l’entrata in vigore è slittata al 1° settembre 2021, come stabilito dal decreto «liquidità» (convertito nella legge 23/2020), aleggia «la sensazione sia in pericolo», perché, «sbagliando», viene visto «dalle opposizioni e da parte della maggioranza» come «un complesso di norme ostili» al tessuto produttivo. E ciò nonostante un testo correttivo è previsto arrivi all’attenzione del consiglio dei ministri «la prossima settimana, o quella dopo”.

Siamo quindi di fronte ad una situazione veramente complessa, e piuttosto problematica in quanto:

1.Il decreto anti crisi è vigente, ma solo per una parte (art. 2086 ed altri);

2.I tribunali però si stanno allineando secondo quanto indicato dal decreto e si comportano di conseguenza;

3.Le imprese “dovrebbero” adeguarsi, non solo per il rischio di incappare in sentenze pesanti dei Tribunali, ma anche perché le imprese hanno la necessità di gestione adeguata;

4.C’è una certa parte della politica che avversa la riforma in quanto la vede come ulteriore aggravio sulle imprese di adempimenti burocratici e quindi costi a valle di un evento già difficoltoso quale il Covid-19;

5.Attualmente fino a settembre 2021 è sospesa la parte che riguarda gli adempimenti dell’azienda considerata in stato di crisi (O.C.R.I. ed altro);

6.Per non farci mancare nulla c’è anche un testo correttivo che deve essere portato all’attenzione del consiglio dei ministri.

In tutto questo l’imprenditore, che già deve districarsi con i problemi della conduzione dell’impresa, complicati all’inverosimile da Covid-19 con annessa ripresa o rischi di lockdown, deve decidere cosa fare in un contesto piuttosto contraddittorio e riguardanti aspetti molto delicati rispetto sia la vita aziendale che quella normale.

COSA FARE?

Non si può ignorare il fatto che gli “adeguati assetti organizzativi” sono vigenti. E’ bene prendere come riferimento quanto indica il Tribunale di Milano laddove indica che allo stato attuale l’imprenditore deve adoperarsi al fine:

  • Di istituire un adeguato assetto organizzativo , amministrativo e contabile;
  • Anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale;
  • Nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero dell’attività aziendale.
  • Di cosa stiamo parlando in pratica? Qui ci viene in soccorso l’articolo di Perdomini con uno schema che descrive un esempio di adeguato assetto organizzativo

Fonte: Roberto Perdomini. pubblicato su linkedin

Anche chi possiede una piccola impresa non deve farsi impressionare dalla complessità dello schema in quanto si tratta di elementi presenti in gran parte anche in imprese di piccola dimensione.

E’ un fatto incontrovertibile che le aziende, soprattutto medie e piccole, debbano crescere dal punto di vista della loro capacità di conduzione, e soprattutto nella loro capacità di anticipare la situazione finanziaria potendo così affrontare per tempo problemi che, presi con l’ansia del breve respiro decisionale, potrebbero diventare insormontabili.

articolo 2020-10-12-nr1jpg

L’EFFETTO COVID-19

In tutto questo contesto piuttosto articolato si è innestata la pandemia.

Con riferimento a quanto sopra riportato ci ritroviamo in questa situazione:

  • La previsione del proprio business è diventata per l’imprenditore ancora più difficile in quanto, a seconda del settore, ci sono situazione di minore o maggiore incertezza, in termini di ripresa dei fatturati a livello pre-Covid;
  • Di conseguenza la previsione dei flussi finanziari diventa ancora più difficile in quanto la presenza (soprattutto recente) di chiusure a macchia di leopardo in paesi fornitori o clienti genera improvvise e locali incertezze sul comportamento, diretto o indotto, di questi oltre alle ripercussioni sul sistema logistico;
  • La presenza di strumenti governativi tesi a dare una mano alle imprese nella situazione di difficoltà altera la situazione e rende più difficile la comprensione dello status quo e della prospettiva dell’azienda.

COMPORTAMENTO DELLE BANCHE

Le banche sono fatalmente gli interlocutori più importanti per le imprese in qualunque momento, Covid o non Covid.

I provvedimenti adottati dal governo, specie i prestiti del Decreto Liquidità, stanno dando, per chi è riuscito ad ottenerli, un po’ di respiro e certamente l’atteggiamento del sistema bancario è stato, potremmo dire, abbastanza collaborativo; l’elargizione di finanziamenti ne è certamente una prova (naturalmente non ci dimentichiamo che sono a garanzia statale pressochè completa).

Ci troviamo quindi di fronte ad una situazione transitoria perché oggi come oggi gli istituti di credito possono certo ignorare i dati del 2020 e fare riferimento al 2019, possono, grazie alla garanzia statale, concedere finanziamenti, ma poi nel 2021 si ritorna alla situazione normale. Torneranno gli indici ai quali attenersi, torna il DSCR etc.

E saremo di fronte al dubbio basilare: un’azienda in difficoltà nel 2021 è un’azienda che era già in difficoltà oppure è il Covid che l’ha messa in questa condizione?

E’ in questo contesto che nascono i dubbi del legislatore sulla riforma, così riassunte sempre da Mauro Vitiello:

nata per «favorire il recupero dell’impresa», per migliorarne gli assetti organizzativi «anche come precondizione per la precoce emersione degli eventuali sintomi» di insolvenza, nonché per dare «una seconda chance a coloro che la crisi ha temporaneamente espulso dal mercato, produttori o consumatori, eliminando i caratteri punitivi delle tradizionali procedure» fallimentari, l’iniziativa, nella stagione del Coronavirus, mette in risalto il «modus operandi» aziendale, giacché l’adeguatezza «è condizione essenziale per comprendere se, o in quale misura, un’eventuale situazione di difficoltà sia ricollegabile all’evento pandemico. O dipenda invece da cause pregresse».

Quindi per l’imprenditore è determinante avere qualcuno, interno od esterno all’azienda (le dimensioni dell’impresa spesso determinano la scelta), che lo affianchi per poter dialogare con il sistema bancario ma soprattutto per aver un sistema che lo aiuti a prendere le decisioni:

In un modo o nell’altro, anche in una situazione complessa; c’è sempre un punto fermo: L’ADEGUATO ASSETTO ORGANIZZATIVO.

Nel prossimo articolo si cercherà di dare qualche linea guida in merito.

Ciro Conte, pubblicato su Veneto eccellenze il 12 ottobre 2020