La continuità aziendale può essere intesa come l'attitudine dell'azienda a perdurare nel tempo mantenendo un equilibrio durevole, declinato nella sua triplice accezione di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale. Attualmente, il tema della continuità è ampiamente dibattuto, anche a causa della nuova disciplina in tema di crisi d'impresa. In particolare, il “Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza” ora prevede la definizione di una serie di indicatori strumentali all'identificazione in via preventiva dello stato di crisi. D'altro canto, il principio contabile OIC 11, con l'intento di formulare un framework di riferimento per le imprese che redigono il bilancio civilistico, nell'enunciare i postulati del bilancio (OIC 11, §13), individua nella prospettiva della continuità aziendale un caposaldo imprescindibile, disponendo, di concerto con l'art. 2423-bis, c. 1, n. 1 C.C., che l'estensore del bilancio valuti, al momento della redazione, la capacità prospettica della società di continuare a costituire un complesso economico funzionante in un orizzonte temporale di breve periodo coincidente con i 12 mesi successivi. Laddove tale capacità venga meno, il principio prevede l'obbligo di fornire adeguata documentazione dei rischi sussistenti all'interno della nota integrativa.

Dal lato della revisione legale, è l'ISA Italia 570 ad occuparsi del problema del going concern  e dei suoi effetti sulla relazione di revisione. Nello specifico, il principio disciplina la responsabilità del revisore rispetto all'utilizzo del principio della continuità aziendale nella redazione del bilancio. Anche l'ISA Italia 570, con il fine di orientare il comportamento del soggetto incaricato della revisione, definisce una serie di indicatori, di natura finanziaria e gestionale, la cui presenza, individuale o congiunta, può ingenerare dubbi in merito alla sussistenza del presupposto della continuità aziendale.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed il Consiglio dei Ragionieri hanno ratificato, rispettivamente il 24 ottobre 2007 ed il 17 ottobre 2007, il Documento n. 570, precedentemente approvato dalla Commissione per la Statuizione dei Principi di Revisione.

Poco dopo, il 21 novembre 2007, la Consob, con propria delibera n. 16231 "Adozione dei principi di revisione contabile emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri e dei Periti Commerciali", ha adottato il Documento n. 570.

Il Documento n. 570 sostituisce il principio di revisione n. 21 del 17 gennaio 1995 e formalizza gli aspetti principali relativi alla responsabilità del revisore in merito alla correttezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale assunto come base per la redazione del bilancio.